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UTILIZZO BANCA DATI F-GAS
DPR 146/2018: NOVITÀ IN MATERIA DI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA
Il DPR 146/2018 prevede l’attuazione del regolamento Europeo 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e introduce parecchie novità: la più importante è stata la creazione di una banca dati telematica nazionale per la raccolta e la conservazione delle informazioni sulle vendite di F-gas e delle apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas e gli interventi attinenti.
L’obiettivo del DPR è portare avanti le linee guida dell’Unione Europea ovvero monitorare le emissioni di gas fluorurati a effetto serra, in modo da verificare i progressi compiuti nel tempo sulla riduzione delle emissioni.
Di seguito una sintesi delle novità appena introdotte
BANCA DATI FGAS
L’iscrizione alla Banca Dati FGAS e l’inserimento dei dati specifici richiesti nel registro telematico sarà obbligatorio per:
* le imprese che vendono le apparecchiature non ermeticamente sigillate direttamente agli utilizzatori finali o imprese non certificate.
* le imprese che vendono gas fluorurato in bombola
* le persone fisiche e le aziende certificate che effettuano le attività di installazione, manutenzione, controllo periodico delle perdite e smantellamento delle apparecchiature
DAL 25 LUGLIO OBBLIGO COMUNICAZIONE DELLE VENDITE
A partire dal 25 luglio 2019, le imprese che vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata e comprese le tecniche di comunicazione a distanza, dovranno comunicare alla banca dati le seguenti informazioni:
*tipologia di apparecchiatura
*numero e data della fattura o dello scontrino di vendita
*anagrafica dell’acquirente
*dichiarazione dell’acquirente con l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata, a norma dell’articolo 10 del regolamento UE 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.
*Se l’acquirente è un un’impresa certificata e non conosce l’utente finale in fase di installazione dovrà inserire la vendita-installazione in banca dati.
DAL 25 SETTEMBRE OBBLIGO COMUNICAZIONE INSTALLAZIONE, MANUTENZIONI, DISMISSIONI
A partire dal 25 settembre 2019 l’obbligo della dichiarazione per via telematica sulla banca dati è esteso anche alle attività di installazione, manutenzione e dismissione di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-gas.
Informazioni richieste:
*anagrafica cliente
*data e luogo di installazione (nel caso di installazione)
*tipologia di apparecchiatura
*numero seriale dell’apparecchiatura
*quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti
*nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio (nel caso di dismissione)
*dati identificativi di chi ha effettuato l’intervento
Le informazioni vanno comunicate alla banca dati entro 30 giorni dalla data di intervento.
Riassumendo, se si vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate a:
Sotto, è possibile trovare il modulo per la dichiarazione di acquisto di gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate da compilare ed inviare controfirmato a commerciale@artclima.it
PER APPROFONDIMENTI
Sito ecocamere
Banca Dati F-GAS
Scarica il modulo per la dichiarazione di acquisto gas fluorurati o apparecchiature
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